Attività di somministrazione alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Sviluppo Economico
Descrizione

Si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione hanno natura personale e vengono rilasciate nel rispetto dei criteri di programmazione comunali, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.6 della L.R. 14/2003.


Il trasferimento della gestione o della titolarità comporta la cessione dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempreché sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art.6 della LR n.14/03.
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere  esercitata  nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità .


Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione decadono qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.14/2003.


Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l’installazione ed effettuazione dei giochi di cui all’art.110 TULPS nel rispetto del limite numerico di cui al DM 27/10/2003.


Procedura operativa

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, nel rispetto dei criteri di programmazione previsti dalla Delibera di C.C. n.16 del 24.03.2010.
Il trasferimento di sede prevede la presentazione di una DIA differita.
L’ampliamento della superficie di somministrazione, il subingresso o l’apportare modifiche rilevanti ai locali sono soggette a DIA immediata.

Requisiti

Per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento o la ristrutturazione rilevante dei locali di un esercizio di somministrazione è necessario il rispetto di una serie di requisiti previsti dall’art.6 del Regolamento comunale “Criteri di programmazione e disciplina per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” approvato con delibera di CC n.16 del 24.03.2010. (parcheggi, assetto del locale, accessibilità, insonorizzazione, magazzini, ….)
I locali devono possedere i requisiti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonchè delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Professionali :
• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
• avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Morali :
Possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.59/2010

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

60 gg. in caso di rilascio autorizzazione

Costi a carico dell'utente

nr.2 marche da bollo da € 14,62 in caso di rilascio di autorizzazione (una da applicare alla richiesta ed una all’autorizzazione)

Normativa di riferimento

- D.Lvo. n.59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- Delibera di Giunta Regionale n.1879 del 23.11.2009
- Delibera di C.C. n.16 del 24.03.2010 “Criteri di programmazione e disciplina per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”
- Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 6 “disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
- Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 modificato con D.M. 534/1994 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S" Artt. 12 - 110 – 86

Informazioni utili

Per l’esercizio dell’attività occorre presentare a fini igienico sanitari la denuncia ai sensi del Reg. CE n.852/04 e n.853/04

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