Commercio al dettaglio su area privata (Medio/piccola struttura di vendita)
Si intende per medio piccola struttura di vendita al dettaglio un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita compresa tra i
151 ed i 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’apertura di tale esercizio è consentita nelle zone previste dal comune nella propria pianificazione commerciale e nel rispetto dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie superfici di vendita.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l’estensione di settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; deve essere quindi presentata istanza attraverso il modello COM 2.
In caso di subingresso, riduzione della superficie di vendita, riduzione di settore merceologico o cessazione dell’attività l’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.
Morali di cui all'art. 71del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
Professionali, prescritti in caso di commercio di prodotti del settore alimentare di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010:
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario il diploma (es. ottico - ortopedico - erborista).
In caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
Locali: rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, edilizi, norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
Inoltre in caso di vendita dei prodotti alimentari deve essere rispettato il regolamento igienico-sanitario.
Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dal ricevimento della richiesta/comunicazione regolare e completa
nr.2 marche da bollo da €. 14,62 (una per l’istanza ed una da applicare sull’autorizzazione) in caso di richiesta
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Delibera di CC n.82 del 19/12/2001 “Criteri rilascio autorizzazione medie strutture di vendita”
- Legge Regionale 5 luglio 1999 n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
