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FAQ

Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.

L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale.

Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.

Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato.

Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:

  1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento
  2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
    • cognome e nome del titolare del certificato
    • identificativo del certificato

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.

Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.

Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

  • è a tempo indeterminato
  • è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
  • il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.

Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi.

Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma

Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):

... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma

Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme. 

Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:

... quali documenti devo firmare?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.

... quale formato di firma devo utilizzare?

Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).

... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata

Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:

  • il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata
  • se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.

Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.

In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:

  • modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE

modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).

Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.

L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare
  • alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

La richiesta di accesso c.d. documentale deve essere evasa: immediatamente, se presentata in via informale e non ci siano motivi ostativi; entro 30 giorni se presentata in maniera formale; se non è data comunicazione al cittadino entro tale termine si intende rigettata.Se la richiesta è irregolare l’Amministrazione deve informare il cittadino entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, fissando un termine per la regolarizzazione non inferiore a gg.15; se il cittadino non provvede alla regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta viene archiviata.L’Amministrazione in caso di diniego deve rispondere con un provvedimento scritto motivando opportunamente le proprie decisioni ed evidenziando i termini ed il giudice competente per consentire al cittadino un’eventuale impugnazione del provvedimento stesso.In caso di accessso c.d. civico generalizzato l’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.In caso di accesso c.d. civico semplice l’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:- documenti coperti da segreto di Stato;- documenti dei procedimenti tributari;- documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;- documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.Invece, per il c.d. accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi inerenti a:- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;- sicurezza nazionale;- difesa e le questioni militari;- relazioni internazionali;- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;- regolare svolgimento di attività ispettive;- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;- libertà e segretezza della corrispondenza;- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.All’art. 18 del Regolamento vigente il Comune ha previsto ulteriori casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi.

E’ possibile presentare ricorso amministrativo al difensore civico della Regione Emilia Romagna, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni.Se la pronuncia è positiva, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione.Se entro 30 giorni l’Amministrazione non emette un provvedimento confermativo motivato l’accesso è consentito (silenzio assenso).Decorso il termine senza che il Difensore civico si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). In questo caso o nel caso in cui il Difensore civico si sia pronunciato respingendo il ricorso, il richiedente l’accesso può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni dallo scadere del termine o dal ricevimento della pronuncia negativa.Nelle ipotesi di accesso civico semplice o generalizzato, prima di richiedere l'esercizio del potere sostitutivo mediante ricorso al Difensore Civico, è possibile nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente.

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