Commercio in forma Itinerante
Indicazioni e regolamento
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2025, 14:31
Esercitare il commercio su aree in forma itinerante nel comune di Cervia
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
Il vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche (approvato con delibera di CC n.10 del 23.2.2017) stabilisce il divieto di svolgere il commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, nelle seguenti zone:
- Zona delimitata dalla Via Nullo Baldini, dal confine con le aree demaniali marittime, dal confine con il Comune di Cesenatico, dalla Statale 16 Adriatica
- Strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale e relative piazzole di sosta
Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 4 lett. a) della L.R. n.12/1999 e smi, è consentito all’operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell’ultima operazione di vendita, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.
Non è consentito, nell’arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l’effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente.
La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
L’esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b) del D.Lgs.114/1998 e smi, ricade a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa e di cui al citato decreto legislativo.
Disposizioni in materia di spunta valide nei comuni dell'Emilia-Romagna
Gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati.
La comunicazione mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell'operatore, salvo l’assenza per tre anni consecutivi in ciascuna delle manifestazioni per cui la comunicazione è stata presentata, nel qual caso, l'efficacia della stessa cessa e per la partecipazione alla spunta è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione.
I Comuni predispongono le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato.
Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni e l’operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino all’aggiornamento della stessa.
Ogni anno i Comuni aggiornano le graduatorie degli spuntisti almeno nei mesi di gennaio e luglio.
In caso di subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda.
Chi deve presentare la comunicazione dovrà procedere obbligatoriamente per via telematica attraverso il portale del SUAP ONLINE e seguendo le istruzioni guidate:
- selezionare Comune di Cervia
- COMMERCIO TURISMO AGRICOLTURA ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Commercio su aree pubbliche (ambulante)
- Comunicazione per la partecipazione alla spunta per assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
Autocertificazione regolarità contributiva da parte degli operatori ambulanti
La DGR 2012/2015 ha eliminato, per i commercianti su aree pubbliche, l'obbligo annuale di presentazione del DURC mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del DPR 445/2000; la verifica della regolarità verrà effettuata dai Comuni con modalità esclusivamente telematiche.
Solo per i soggetti non iscritti né all'INPS né all'INAIL permane l'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria situazione assicurativa e contributiva.