Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
- morali: di cui agli artt. 11-92 del T.U.L.P.S. e antimafia (art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98, in caso di società;
- professionali: di cui all'art. 10 LR 31 marzo 2003, n. 7 e successive modifiche e intergrazioni;
- locali: rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso.
- essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- essere in possesso di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti
Descrizione
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Come fare
Presentare l'apposita scia tramitetramite il portale Accesso Unitario.
Cosa serve
Documenti necessari
-
copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
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permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
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Progetto di utilizzazione dei locali (Lay-out dei locali - planimetria con indicazione degli impianti, arredi ed attrezzature) a firma del titolare/legale rappresentante non necessario solo per agenzie interamente telematiche
Cosa si ottiene
La possibilità di aprire, modificare o cessare un' attività di Agenzia di Viaggio.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Casi particolari
In caso di malfunzionamento o sospensione temporanea del portale Accesso Unitario, l’imprenditore può comunque inviare la pratica SUAP tramite l’uso combinato di PEC e firma digitale alla casella PEC del Comune di Cervia.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Informazioni utili
E' possibile richiedere preventivamente, rispetto alla presentazione della SCIA, la verifica che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, utilizzando la modulistica presente sul portale SUAPER.
Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.
ll termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n.7/2003, le agenzie di viaggio sono tenute annualmente ad inviare tramite posta elettronica certificata al Comune competente per territorio, la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio.
Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 09:45