Attività di tintolavanderia - Aperura, subingresso, variazioni, cessazione

Servizio attivo

Apertura di un nuovo esercizio, subingresso, sospensione dell'attività variazioni della ragione sociale e del responsabile tecnico

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti

1) Idoneità professionale
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) essere in possesso di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) aver svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata
.

2) requisiti dei locali:

  • Essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • Essere provvisti di autorizzazione allo scarico

3) requisiti morali : non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art.67 del d.lgs 159/2011.

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Descrizione

Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tinto lavanderia deve esse designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) in possesso di appositi requisiti professionali, previsti dalla legge 27 febbraio 2006, n. 84.

Il responsabile tecnico non è necessario per le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

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Come fare

Per aprire o modificare una attività di tintolavanderia occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

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Cosa serve

  • copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
  • permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
  • planimetria riportante le destinazioni d'uso, la superficie e le altezze dei locali
  • dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici, elettrici e di messa a terra
  • relazione tecnica descrittiva dei locali e degli impianti
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Cosa si ottiene

La possibilità di iniziare l'attività di tintolavanderia.

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Tempi e scadenze

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.

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Canale digitale:

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Costi

Nessun costo a carico dell'utente.

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

 

Informazioni utili

Le imprese esercenti l’attivita’ di tintolavanderia, per ogni sede ove viene esercitata l’attivita’ devono comunicare al Comune il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m. entro il termine del 15 luglio 2015 (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna.969/2013 del 15.07.2013).

Normativa di riferimento

-Legge 22.02.1986, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”
-D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

-D.Lgs. 6.8.2012, n. 147, art. 17 co.1 “disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 59/2010”
-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12.09.2012, art. 11 “esplicativa del D.Lgs. 147/2012”

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 10:27

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