Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
Morali:
-essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59
-non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 (antimafia)
Professionali:
in caso di commercio di prodotti alimentari occorre inoltre possedere uno dei seguenti requisiti professionali :
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Il requisito professionale deve essere posseduto da un preposto, in alternativa al titolare di ditta individuale o al rappresentante legale di Società
Descrizione
Per commercio elettronico si intende il commercio al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) di beni svolto nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web.
Come fare
Occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
Cosa si ottiene
Possibilità di inizare l'attività di commercio elettronico.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- D. lgs.31.3.1998, n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- L.R. n. 14 del 5.7.1999 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. lgs n. 114/1998"
- L. R.12.2.2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- D. lgs. 26.3.2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- D.Lgs. n.147 del 6 agosto 2012 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno."
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 18:39