Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
Morali:
-essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 (nel caso di attività di commercio)
-non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 (antimafia)
Professionali:
Il responsabile dell’assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto
Locali: rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, edilizi, norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso nonchè alle norme in materia di igiene-pubblica e sicurezza;
Descrizione
Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall’uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari. Sono inoltre compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali che operano interventi assistiti, gli animali da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione.
Per strutture connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici e/o la produzione di 10 o più cuccioli l’anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro.
Per la cessazione dell'attività è necessario presentare apposita comunicazione.
Come fare
L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l'attività ha sede.
La segnalazione, che consente l'immediato inizio dell'attività, deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
Cosa serve
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
- attestato di formazione professionale frequentato dal responsabile assistenza agli animali
- planimetrie dei locali in scala adeguata (1:100-1:50), con layout degli impianti, strutture ed attrezzature, datate e firmate dal titolare o dal tecnico-progettista incaricato (per il commercio, allevamento, attività di pensione)
Cosa si ottiene
La possibilità di iniziare l'attività.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- L.R. 17/02/2005 n. 5 - Norme a tutela del benessere animale;
- Delibera G.r. n. 394/2006 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali;
- Delibera G.r. n. 736/2005 -Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n.5;
- Delibera G.r. n. 647/2007 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delibera 394/2006;
- L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 10:05