Materie del servizio
A chi è rivolto
A coloro che vogliono aprire, subentrare, trasferire, variare e/o cessare un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Requisiti
I locali devono possedere i requisiti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonchè delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
Professionali :
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla L.426/1971(Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art.12 comma 2, del DM 375/1988 (Norme di esecuzione della L.426/1971 sulla disciplina del commercio), salva cancellazione
Morali :
Possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.59/2010
Descrizione
Si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Come fare
La Scia deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
- planimetria quotata dei locali riportante la destinazione d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali alla somministrazione
Cosa si ottiene
Possibilità di iniziare l'attività.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Autenticazione
Credenziali Spid oppure CIE/CNS
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
Per l’esercizio dell’attività occorre presentare a fini igienico sanitari la denuncia ai sensi del Reg. CE n.852/04 e n.853/04.
Normativa di riferimento
- D.Lvo. n.59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- Delibera di Giunta Regionale n.1879 del 23.11.2009
- Delibera di C.C. n.16 del 24.03.2010 “Criteri di programmazione e disciplina per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”
- Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 6 “disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
- Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 modificato con D.M. 534/1994 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S" Artt. 12- 110 – 86
- D.Lgs. n.147 del 6 agosto 2012 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno."
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.4 "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordine comunicatario - Legge comunitaria regionale per il 2010"
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:11