Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
Soggettivi:
- morali di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e all'art. 92 del T.U.L.P.S.;
- obbligo della residenza anagrafica nell'abitazione dove viene esercitata l'attività . (La residenza deve coincidere con la dimora abituale cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile).
Oggettivi:
- l'abitazione deve essere classificata come residenziale e deve essere in regola con tutte le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza previste per le civili abitazioni, nonchè possedere le caratteristiche minime di cui alla delibera di Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti d'esercizio per l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione)
Descrizione
L'attività di Bed & Breakfast consente a chiunque sia proprietario o possessore dell'unità abitativa di svolgere attività di servizi per l'ospitalità e la somministrazione della prima colazione, in non più di 3 camere e 6 posti letto con eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni in ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia.
L'ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni di apertura anche in più periodi o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare.
Qualora si scelga la seconda opzione, una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti, dovrà essere comunicato al Comune la sospensione dell'attività fino all'anno solare successivo.
Come fare
La Scia deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
- planimetria dei locali
Cosa si ottiene
La possibilità di a prire, subentrare, variare o cessare l'attività di bed and breakfast.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Autenticazione
Credenziali Spid oppure CIE/CNS
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Informazioni utili
Il marchio di identificazione B&B, che può essere apposto all'esterno dell'abitazione dove viene svolta l'attività , deve essere conforme ai modelli approvati con delibera di Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 2871.
I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera.
L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Regionei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.
L'esercente l'attività è tenuto a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l'opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Nel caso di scelta dell'opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell'opzione dei 500 pernottamenti l'attività si intende svolta per tutto l'anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi d i chi usura, fatto sal vo l'obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell'attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l'attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all'opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell'attività. I termini stabiliti per l'invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.
Normativa di riferimento
- L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno
- Delibera della Giunta Regionale nr. 2149 del 02/11/2004 "Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l´esercizio dell´attività saltuaria di alloggio e prima colazione."
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:12