Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio
- Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- Nel caso di vendita all’interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi.
Descrizione
La vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese. Può essere esercitata in forma itinerante, in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, anche attraverso la modalità del commercio elettronico.
Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
La vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda non può superare l’ammontare di ricavi fissato dalle specifiche normative di riferimento per l’anno precedente.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Ai sensi del Reg.to CE 852/2004 prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda USL competente.
Come fare
La Scia deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.
Cosa si ottiene
la possibilità di niziare l'attività.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Autenticazione
Credenziali Spid oppure CIE/CNS
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n.228 del 18.5.2001 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della Legge 5 marzo 2001, n.57
- Regolamento Comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:15