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Informazioni Verbali CdS

Termini, riduzioni, notifica digitale (SEND), metodi di pagamento, ricorsi, rateizzazioni

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 12:42

Argomenti :
Polizia

 

Termini per il Pagamento della Sanzione Pecuniaria

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada (C.d.S.), deve essere eseguito entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del relativo verbale.

Trascorso tale termine, l'importo dovuto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 203 C.d.S., sarà pari alla metà del massimo edittale della sanzione, oltre agli oneri procedurali, configurando un raddoppio sostanziale rispetto all'importo originariamente intimato.

 

Disciplina della Riduzione del 30% (Misura Scontata)

È ammesso il pagamento in misura ridotta con abbattimento del 30% dell'importo della sanzione, qualora il versamento sia perfezionato entro 5 (cinque) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

 Nota Tecnica:

  • La suddetta riduzione non si applica agli oneri procedurali e alle spese di notificazione, le quali devono essere corrisposte integralmente.
  • L'agevolazione non è mai applicabile alle violazioni che prevedono l'irrogazione di sanzioni accessorie quali la confisca amministrativa del veicolo o la sospensione della patente di guida (art. 202, comma 3, C.d.S.).
  •  

Termini di Notificazione del Verbale

I verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. devono essere notificati entro i seguenti termini, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta (art. 201 C.d.S.):

  • 90 (novanta) giorni dalla data dell'accertamento per i veicoli immatricolati in Italia.
  • 360 (trecentosessanta) giorni dalla data dell'accertamento per i veicoli immatricolati all'estero.

È fatto salvo il diritto dell'organo accertatore di riaprire i termini di notificazione in presenza di specifiche fattispecie che richiedano indagini supplementari, quali veicoli a noleggio, mancate registrazioni di trasferimenti di proprietà o variazioni anagrafiche (cambi di residenza).

 

Perfezionamento Giuridico della Notificazione

In conformità al principio stabilito dall'art. 149 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), il calcolo del termine perentorio dei 90 giorni per il termine di notificazione per l'Ente accertatore è da calcolarsi nel momento in cui l'atto viene consegnato al soggetto abilitato alla spedizione (vettore postale o altro soggetto autorizzato) e NON al momento della materiale ricezione del plico da parte del destinatario.

Questa distinzione è fondamentale per la verifica del rispetto dei termini di notifica.

Data di Notifica

La data di perfezionamento della notifica è il termine iniziale dal quale decorrono i termini perentori per:

  • Pagamento in misura ridotta: 60 giorni (art. 202 C.d.S.).
  • Pagamento con riduzione del 30%: 5 giorni (art. 202, comma 2-bis, C.d.S.).
  • Ricorso al Prefetto: 60 giorni (art. 203 C.d.S.).
  • Ricorso al Giudice di Pace: 30 giorni (art. 204-bis C.d.S.).

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